Art. 22. (Liste generali dei giudici popolari). Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello forma la Vista generale dei giudici popolari per le Corti di assise di appello, comunicandola immediatamente ai presidenti dei Tribunali dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo da questa lista i giudici compresi in quella per le Corti di assise di appello.