Art. 22.
               (Liste generali dei giudici popolari).

  Decorsi  quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi,
il  presidente  del  Tribunale  del  capoluogo del distretto di Corte
d'appello  forma  la Vista generale dei giudici popolari per le Corti
di  assise di appello, comunicandola immediatamente ai presidenti dei
Tribunali  dei  luoghi  ove  hanno sede le Corti di assise. La stessa
operazione,  nei quindici giorni successivi, compie il presidente del
Tribunale  del  luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai
giudici  popolari  della  Corte  stessa, escludendo da questa lista i
giudici compresi in quella per le Corti di assise di appello.