Art. 23. (Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari). Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.