Art. 23.
                (Procedimento per la formazione delle
liste generali dei giudici popolari).

  Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per
le  Corti  di  assise  di  appello  sono formate con l'intervento del
pubblico  ministero  e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli
avvocati  o  di  un  suo  delegato,  e  l'assistenza del cancelliere,
imbussolando,  in  pubblica  udienza, in una urna tanti numeri quanti
sono  i  numeri  corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi
albi  definitivi  dei  giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di
assise  o  a  ciascuna  Corte  di  assise  di  appello,  e procedendo
all'estrazione  fino  a  raggiungere  il  numero dei giudici popolari
prescritto.  Il  nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a
formare  la  lista  generale. Tutti gli iscritti nelle liste generali
dei  giudici  popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio
successivo.