Art. 24. (Imbussolamento delle schede). Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere, pone in un'urna portante l'indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici della lista generale residenti nei Comuni del circolo. In ciascuna scheda e' scritto nome, cognome, paternita' e residenza(di un giudice. In una seconda urna portate l'indicazione "giudici popolari supplenti" lo stesso presidente pone le schede dei giudici residenti nel Comune dove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma. Il primo presidente della Corte di appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione "giudici popolari ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari di Corte di assise di appello della lista generale residenti nei Comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti. Ove le assise abbiano a tenersi in piu' Comuni dello stesso circondario si formano altrettante liste di giudici popolari supplenti quanti sono i comuni nei quali sono convocate le assise. Le urne suggellate sono custodite rispettivamente dal primo presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise. Di tutte le operazioni e' redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.