Art. 2.
        (Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano)

  Con  decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per
l'agricoltura  e  per  le  foreste,  per  l'esercizio  1952-53  sara'
concessa una anticipazione fino all'ammontare di un miliardo di lire,
da  elevarsi  a  due  miliardi annui per ciascuno dei successivi nove
esercizi  finanziari,  agli  istituti esercenti il credito agrario di
miglioramento,  che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si
impegnino  a concedere mutui a coltivatori diretti, nonche' a piccoli
e  medi  proprietari,  a  piccoli  e  medi  allevatori, ad artigiani,
singoli  od  associati,  operanti  nei territori montani. Tali mutui,
diretti all'impianto e allo sviluppo di aziende agricole, zootecniche
e forestali e di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei
territori  montani,  ed a migliorie di carattere igienico e ricettivo
delle abitazioni private, ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi
gli  alberghi,  saranno  concessi  per  l'80  per  cento  della spesa
riconosciuta  tecnicamente  ammissibile  e  saranno  rimborsabili  in
trenta  anni,  con una quota annua di ammortamento e di interessi del
quattro per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad
eccezione delle spese di contratto.
  Per  detti  mutui  e'  concessa la garanzia sussidiaria dello Stato
sino  ad  un  ammontare  complessivo  del  70 per cento della perdita
accertata  Alle operazioni di credito concernenti immobili utilizzati
per  la  valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma
di  cui all'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 5 maggio 1910,
n. 472.
  Le  opere che beneficeranno dei mutui di miglioramento previsti dal
presente  articolo  saranno  escluse  dal  godimento  del concorso in
capitale  e  del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi
previsti dalle leggi vigenti.
  Con  le norme di attuazione di cui all'art. 38 della presente legge
saranno stabilite le modalita' per la ripartizione delle somme di cui
sopra  fra  gli  istituti  di  credito, per la erogazione delle somme
stesse  da parte dello Stato agli istituti mutuanti, per l'attuazione
della  garanzia dello Stato, per la concessione dei mutui, nonche' le
norme  relative  alla restituzione allo Stato, al 31 dicembre di ogni
anno,  senza  interessi, delle quote di capitale dovute dai mutuatari
agli istituti mutuanti.