Art. 3.
     (Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento)

  Le agevolazioni ed i sussidi previsti dal regio decreto 30 dicembre
1923,  n.  3267,  per  i  terreni sottoposti a vincolo idro-geologico
nonche'  dall'art.  105 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, si
applicano  a  tutti  i  territori  montani con le modifiche di cui al
quarto  comma.  I  contributi per le opere di miglioramento fondiario
previsti  dagli  articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio
1933,  n. 215, e dall'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono
elevati,  per  i  territori  montani,  ad un massimo del 50 per cento
delle  spese  di miglioria da sussidiare, salva la maggiore misura di
sussidio  prevista  dalle  leggi  vigenti  per  determinate  opere  e
piantagioni.
  Sono  ammesse  al  contributo  sino  alla misura massima del 50 per
cento anche le spese per l'impianto di teleferiche, compresi i fili a
sbalzo,  come  pure  le  spese  per  l'impianto  di vivai e di centri
produttori  di  sementi  elette,  con  particolare  riguardo a quelle
foraggere.
  Per  gli  impianti di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia il
contributo puo' essere elevato fino al 60 per cento della spesa.
  I contributi di cui all'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n.  3267,  e  all'art. 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126,
per  la  formazione  di  nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi
estraneamente  deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per
la  difesa  di  terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni
igieniche,  anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili,
vengono elevati al 75 per cento della spesa relativa.
  Per  la  costruzione di carbonaie razionali, di impianti produttivi
di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed
industriale,  e'  concesso  un  contributo dello;Stato sino al 50 per
cento della spesa.
  Per  l'acquisto  di  fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di
sostanze  idonee  al miglioramento della struttura fisico-chimica del
terreno,  di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette,
il contributo dello Stato e' concesso nella misura massima del 35 per
cento.
  I contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti
di  opere  di  miglioramento  di  pascoli  montani  o  di acquisto di
bestiame  selezionato e quando si tratti di opere di miglioramento di
fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati.
  Il  concessionario del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo
per  la  esecuzione  delle  opere  di miglioramento, puo' ottenere il
contributo  statale  in  forma  di partecipazione alla quota annua di
ammortamento e di interessi, restando immutata la misura del concorso
finanziario ragguagliato in capitale.