Art. 4.
(Contributi per la gestione dei patrimoni  silvo-pastorali dei Comuni
                                  e
   degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica)

  Il  contributo previsto dall'art. 139 del regio decreto 30 dicembre
1923,  n.  3267,  da  commisurarsi alla poverta' dei territori in cui
operano  gli  enti,  non  puo' essere inferiore al 40 per cento e non
puo'  avere  la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo puo'
essere  concesso  nella  misura  del  75  per  cento  sulle spese per
stipendi  e  assegni  al  personale tecnico e di custodia e su quelle
d'ufficio,  qualora le aziende speciali previste dal citato art. 139,
i  consorzi  di  cui  all'art.  155,  nonche'  gli  enti  considerati
nell'art. 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei
boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive
circoscrizioni  compiti  di  aggiornamento  e  di  assistenza tecnica
forestale, agraria o zootecnica.