Art. 5.
                       (Concessione di studi)

  Agli  enti  pubblici,  alle  aziende  speciali  di cui all'articolo
precedente, ai consorzi e alle associazioni che intraprendono studi e
ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi
progetti    per    il    piu'   razionale   sfruttamento   dei   beni
agro-silvo-pastorali  dei territori montani, ivi compresi i piani per
il   riordinamento   della   proprieta'   fondiaria,   il   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  fino  al  30  giugno 1962, puo'
anticipare  i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di
studi  dall'art.  108  del  regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e
disposizioni successive.
  Il  Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello
dei  lavori  pubblici,  e' altresi' autorizzato ad anticipare i mezzi
necessari  per la ricerca di acque utilizzabili nei territori montani
a scopo irriguo o potabile.
  Qualora  al  compimento  degli  studi non subentri la esecuzione di
opere  pubbliche  di  competenza  statale, la concessione di studi e'
ugualmente  possibile  salvo  a determinare in sede di concessione il
modo  e  le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in
ogni  caso  non  superiore  a  dieci,  del  50  per cento della spesa
anticipata dallo Stato.