Art. 5. (Concessione di studi) Agli enti pubblici, alle aziende speciali di cui all'articolo precedente, ai consorzi e alle associazioni che intraprendono studi e ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti per il piu' razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, ivi compresi i piani per il riordinamento della proprieta' fondiaria, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1962, puo' anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'art. 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, e' altresi' autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili nei territori montani a scopo irriguo o potabile. Qualora al compimento degli studi non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la concessione di studi e' ugualmente possibile salvo a determinare in sede di concessione il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in ogni caso non superiore a dieci, del 50 per cento della spesa anticipata dallo Stato.