Art.6.
                         (Demanio forestale)

  L'Azienda  di  Stato  per  le  foreste  demaniali e' autorizzata ad
acquistare  in  ciascun  anno  del decennio 1952-53 - 1961-62 terreni
nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento
e  alla  formazione  di  prati  e pascoli, fino al limite della spesa
annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del decennio
1952-53   -   1961-62,   da   prelevarsi   su   fondi  stanziati  per
l'applicazione della presente legge.
  Nei  terreni  di cui al comma precedente dovranno essere costituite
zone di ripopolamento e di cattura per selvaggina nobile stanziale.
  Per  lo stesso scopo l'Azienda puo' ottenere dalla Cassa depositi e
prestiti,  dagli  istituti  esercenti il credito agrario e fondiario,
dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore
fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni.
  Per  il  rimboschimento  e  la  sistemazione  dei  terreni suddetti
l'Azienda  e'  autorizzata  a  proporre l'apertura di cantieri-scuola
previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, approntando i progetti e
gli  elaborati  tecnico-amministrativi  relativi ai cantieri stessi e
trasmettendoli  direttamente  al  Ministero  del lavoro che decide in
merito alla inclusione, con priorita', dei progetti e degli elaborati
medesimi  nel  piano  all'uopo  predisposto  su  scala nazionale e al
conseguente  avviamento  della mano d'opera disoccupata. Gli acquisti
suddetti non riguardano i territori inclusi nei parchi nazionali.
  La spesa per detti cantieri gravera' sul bilancio del Ministero del
lavoro.