Art. 7.
                          (Espropriazioni)

  I  terreni  comunque  rimboschiti'  a  totale carico dello Stato ai
sensi  dell'art.  20 della presente legge possono essere espropriati,
sentito  il  parere della competente Camera di commercio, industria e
agricoltura, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali,
quando   siano   situati   in  attiguita'  a  terreni  di  proprieta'
dell'Azienda  stessa  oppure costituiscano un comprensorio boscato di
estensione  sufficiente  a  formare una unita' tecnica amministrativa
autonoma  o possano essere convenientemente assunti in gestione da un
ufficio viciniore dell'Azienda,.
  Per  quanto riguarda il procedimento, la espropriazione e' regolata
dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
  Alla  spesa  relativa  si  provvede con i fondi normali di bilancio
dell'Azienda  entro  i  limiti  fissati annualmente dal suo Consiglio
d'amministrazione  e,  per la eventuale eccedenza, con i fondi di cui
alle lettere b) dei commi quarto e quinto dell'art. 31 della presente
legge.