Art. 7. (Espropriazioni) I terreni comunque rimboschiti' a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 20 della presente legge possono essere espropriati, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quando siano situati in attiguita' a terreni di proprieta' dell'Azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unita' tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore dell'Azienda,. Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione e' regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'Azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo Consiglio d'amministrazione e, per la eventuale eccedenza, con i fondi di cui alle lettere b) dei commi quarto e quinto dell'art. 31 della presente legge.