Art. 8.
                       (Agevolazioni fiscali)

  Ai  territori  montani  sono  estese, in ogni tempo e con le stesse
modalita', le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e di
imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati
ad  una  altitudine  non inferiore ai 700 metri sul livello del mare,
nonche'  la  esenzione  dal  pagamento  dei  contributi  unificati in
agricoltura,  limitatamente  ai terreni situati ad una altitudine non
inferiore ai 700 metri sul livello del mare.