Art. 8. (Agevolazioni fiscali) Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalita', le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonche' la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.