Art. 10.
   (Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica)

  Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di
cui  al  primo  comma  dell'articolo  precedente  abrogano  le  norme
regionali che siano in contrasto con esse.
  I  Consigli  regionali  dovranno  portare  alle  leggi regionali le
conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.