Art. 11.
          (Controllo e promulgazione delle leggi regionali)

  Il  Presidente del Consiglio regionale invia entro cinque giorni al
Commissario  del  Governo,  per  il  visto,  le  leggi deliberate dal
Consiglio stesso.
  Se  entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa
opposizione  e  il Commissario non, appone il visto, questo si ha per
apposto.
  Entro  dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del
termine   di  cui  al  comma  precedente,  le  leggi  regionali  sono
promulgate  dal  Presidente della Giunta. Il testo e' preceduto dalla
formula:  "Il  Consiglio  regionale  ha approvato. Il Commissario del
Governo  ha  apposto  il  visto. Il Presidente della Giunta regionale
promulga".  Nell'ipotesi  di cui al secondo comma la formula e' cosi'
modificata:  "Il  Consiglio  regionale  ha  approvato.  Il  visto del
Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di
legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga".
  Al  testo  segue  la  formula:  "La  presente legge regionale sara'
pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo
a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla, osservare come legge
della Regione (indicazione della Regione)".
  Le  leggi  regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.