Art. 14.

  Fanno parte del Collegio sindacale:
    1)  un  funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo
presiede;
    2) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;
    3) un funzionario del Ministero delle finanze;
    4)  due  professionisti  iscritti  negli  albi  degli  avvocati o
procuratori  legali,  dei  dottori  commercialisti o dei revisori dei
conti.
  Sono  nominati anche tre sindaci supplenti, scelti fra le categorie
di cui ai numeri 1), 3) e 4).
  I  sindaci  sono  nominati con decreto dei Ministri per le finanze,
per  il tesoro e per l'industria e il commercio; durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati.