Art. 16.

  Il  Consiglio  ha  la  sorveglianza  sull'indirizzo  amministrativo
dell'Ente ed inoltre:
    1)  esamina  il  bilancio  ed il conto economico e ne promuove le
approvazioni;
    2) approva il riparto degli utili;
    3) formula le proposte di modificazione dello statuto;
    4) delibera sulla emissione di obbligazioni;
    5)   nomina,  quando  occorra,  Commissioni  o  Comitati  tecnici
consultivi,  scegliendone  i  componenti  anche  tra persone estranee
all'Ente;
    6)  delibera  su  ogni  altra  questione  ad  esso sottoposta dal
presidente o dalla Giunta esecutiva.
  Tutti   gli   altri   poteri   di   amministrazione,   ordinaria  e
straordinaria spettano alla Giunta esecutiva.
  I  sindaci  esercitano le funzioni previste dal Codice civile per i
sindaci  delle  societa'  per  azioni,  in  quanto compatibili con le
disposizioni del presente capo.
  Con  decreto  dei  Ministri  per  il  tesoro,  per le finanze e per
l'industria    e    commercio,   su   proposta   del   Consiglio   di
amministrazione,  vengono determinati anno per anno gli emolumenti da
corrispondersi  al  presidente  e  al  vicepresidente  dell'Ente,  ai
componenti  della  Giunta esecutiva, al presidente e ai componenti il
Collegio  sindacale,  nonche'  i gettoni di presenza da assegnarsi ai
membri del Consiglio di amministrazione.