Art. 17.

  Il  presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio
e  la  Giunta  esecutiva  e compie gli atti di amministrazione che la
Giunta riterra' di deferirgli.
  Il  vicepresidente  coadiuva  il presidente nella trattazione degli
affari  deferitigli  e  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento.