Art. 3.

  Chi  intende  essere  assunto  come apprendista, deve iscriversi in
appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.
  I  datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per
il tramite dell'Ufficio di collocamento.
  E'  ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di
dipendenti  non  superiore  a  dieci e, nella misura del 25 per cento
degli  apprendisti  da  assumersi,  per  le  aziende con un numero di
dipendenti superiore a dieci.