Art. 5. 
 
  Nelle localita' dove esistono Centri di orientamento  professionale
riconosciuti dal Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
l'assunzione dell'apprendista puo'  essere  preceduta,  da  un  esame
psicofisiologico, disposto dal competente  Ufficio  di  collocamento,
atto  ad  accertare  le   attitudini   dell'apprendista   stesso   al
particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato. 
  I  risultato  dell'esame,  comunicato   all'aspirante   apprendista
interessato,   non   esclude   anche   se   negativo,    l'assunzione
dell'apprendista stesso. 
  L'accertamento di cui  sopra  e  le  certificazioni  relative  sono
gratuiti.