Art. 6.

  Possono  essere  assunti  come  apprendisti  i  giovani di eta' non
inferiore  ai  quattordici  anni  e  non superiore ai venti, salvo la
limitazione  di  eta',  i  divieti  e  le  limitazioni di occupazione
previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.