Art. 10.

  Per i casi di cessazioni dal servizio degli iscritti alla Cassa per
le  pensioni  ai  dipendenti  degli  enti  locali e alla Cassa per le
pensioni  agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate,
a  partire  dalla  data  da  cui ha effetto la presente legge in poi,
l'assegno  di  caroviveri  temporaneo  di  cui all'art. 2 del decreto
legislativo  3  settembre  1946,  n. 143, e successive modificazioni,
spettante  nelle misure stabilite dall'art. 1 della legge 26 novembre
1953,  n.  877,  e  dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 966,
assume  la  denominazione di rendita vitalizia costante. Tale rendita
vitalizia,  integrativa  della  pensione,  viene corrisposta anche ai
titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti casi
abrogate le norme di, cui all'ultimo comma dell'art. 2 sopra citato.
  Le  nuove  misure  delle  pensioni  spettanti ai sensi dei seguenti
articoli  29,  30,  31  e 32 assorbono l'assegno supplementare di cui
all'art.  2  della  legge  21  novembre  1949,  n.  914, e successive
modificazioni,  restando tale assegno soppresso come emolumento a se'
stante nei riguardi dei titolari delle dette pensioni.