Art. 6.

  L'iscritto  alla  Cassa  per  le  pensioni ai dipendenti degli enti
locali  o  alla  Cassa  per le pensioni agli insegnanti di asilo e di
scuole  elementari  parificate  che,  dopo almeno un anno compiuto di
servizio  utile  e prima di aver conseguito il diritto alla pensione,
sia  cessato  o  cessi  dal  servizio, a partire dalla data da cui ha
effetto  la  presente  legge  in  poi,  per una delle cause indicate,
rispettivamente,  alle  lettere  a), b), c), d), e), f), dell'art. 32
dell'ordinamento  approvato  con il regio decreto-legge 3 marzo 1938,
n.  680  o  alle  lettere  a),  c) e), d), dell'art. 35 della legge 6
febbraio  1941,  n.  176, consegue il diritto alla indennita' diretta
una volta tanto.
  Consegue pure il diritto all'indennita' di cui al comma precedente,
ridotta  pero',  nella  misura,  ad  un  terzo, l'iscritto, che, dopo
almeno  cinque  anni  di servizio utile e prima di aver conseguito il
diritto  alla  pensione,  sia cessato o cessi dal servizio, a partire
dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per dimissioni
o per altre cause diverse da quelle menzionate nel comma, precedente.