Art. 7. Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, sia gessato o cessi dal servizio: a) dopo almeno quindici anni di servizio utile, in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' stabilito dal regolamento organico oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita, medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione; b) dopo almeno venti anni di servizio utile, per una delle cause contemplate nel primo comma del precedente art. 6 e qualora non sussistano le condizioni richieste dalla precedente lettera a); c) dopo almeno venticinque anni di servizio utile, per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b). Consegue il diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Detta pensione deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio.