Art. 7.

  Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire
dalla  data da cui ha effetto la presente legge in poi, sia gessato o
cessi dal servizio:
    a)  dopo  almeno  quindici  anni  di  servizio utile, in eta' non
inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso
limite   di  eta'  stabilito  dal  regolamento  organico  oppure  per
inabilita'  assoluta  e  permanente  comprovata  con  visita,  medica
collegiale  da  richiedersi  nel  termine perentorio di un anno dalla
cessazione;
    b)  dopo almeno venti anni di servizio utile, per una delle cause
contemplate  nel  primo  comma  del  precedente  art. 6 e qualora non
sussistano le condizioni richieste dalla precedente lettera a);
    c) dopo almeno venticinque anni di servizio utile, per dimissioni
o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b).
  Consegue  il diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto
che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi,
qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi
dal  servizio  per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera
c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con il
regio  decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Detta pensione deve essere
richiesta  nel  termine  perentorio  di tre anni dalla cessazione dal
servizio.