Art. 8. Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, nel caso di iscritto che muore in attivita' di servizio o che muore entro un triennio dalla cessazione senza aver conseguito il diritto all'indennita' di cui al primo comma dell'art. 6 o alla pensione di cui all'art. 7, alla vedova e agli altri superstiti indicati nell'art. 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 compete: a) l'indennita' indiretta una volta tanto, quando il servizio utile sia stato di almeno un anno e non superiore ad anni 14; b) la pensione indiretta, quando il servizio utile sia stato di almeno 15 anni; c) la pensione indiretta di privilegio, qualunque sia stata la durata del servizio utile, quando la morte dell'iscritto e' conseguente ad uno degli eventi di servizio considerati dalla lettera c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 13 marzo 1938, n. 680. Per il conseguimento del diritto all'indennita' o alla pensione indiretta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplate nel citato art. 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. E' ridotto, pero', ad un anno il periodo minimo di stato coniugale richiesto dal primo comma del predetto art. 37 nel caso di matrimonio celebrato dopo il compimento del cinquantesimo anno di eta' dell'iscritto ed, insieme, di mancata nascita di prole, nonche' postuma. Per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta di privilegio devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplato nell'art. 40 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. La relativa domanda deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'iscritto.