Art. 8.

  Per  le  cessazioni  dal  servizio  a  partire dalla data da cui ha
effetto  la  presente legge in poi, nel caso di iscritto che muore in
attivita'  di servizio o che muore entro un triennio dalla cessazione
senza aver conseguito il diritto all'indennita' di cui al primo comma
dell'art.  6  o  alla  pensione di cui all'art. 7, alla vedova e agli
altri superstiti indicati nell'art. 37 dell'ordinamento approvato con
il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 compete:
    a)  l'indennita'  indiretta  una  volta tanto, quando il servizio
utile sia stato di almeno un anno e non superiore ad anni 14;
    b)  la  pensione indiretta, quando il servizio utile sia stato di
almeno 15 anni;
    c)  la  pensione  indiretta di privilegio, qualunque sia stata la
durata   del   servizio  utile,  quando  la  morte  dell'iscritto  e'
conseguente ad uno degli eventi di servizio considerati dalla lettera
c)  e  dal  comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con
regio decreto-legge 13 marzo 1938, n. 680.
  Per  il  conseguimento  del  diritto all'indennita' o alla pensione
indiretta  di  cui  alle  lettere a) e b) del comma precedente devono
sussistere  le  condizioni  inerenti allo stato coniugale contemplate
nel   citato   art.   37  dell'ordinamento  approvato  con  il  regio
decreto-legge  3 marzo 1938, n. 680. E' ridotto, pero', ad un anno il
periodo  minimo  di  stato  coniugale  richiesto  dal primo comma del
predetto  art. 37 nel caso di matrimonio celebrato dopo il compimento
del  cinquantesimo anno di eta' dell'iscritto ed, insieme, di mancata
nascita di prole, nonche' postuma.
  Per  il  conseguimento  del  diritto  alla  pensione  indiretta  di
privilegio  devono  sussistere  le  condizioni  inerenti  allo  stato
coniugale  contemplato  nell'art. 40 del citato ordinamento approvato
con  il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. La relativa domanda
deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte
dell'iscritto.