Art. 9.

  Per  stabilire  il  diritto  al  conseguimento della riversibilita'
della  pensione  diretta  o della pensione diretta di privilegio e la
misura  di  essa, ragguagliata a quella della corrispondente pensione
diretta,  si  applicano  le  norme  stabilite  in  materia  dal regio
decreto-legge  3 marzo 1938, n. 680 con la modifica di cui al periodo
secondo del penultimo comma dell'art. 8.
  Al   fine   di  stabilire  i  casi  di  perdita  o  di  sospensione
dell'esercizi del diritto a conseguire l'indennita' una volta tanto o
la  pensione  oppure del godimento della pensione gia' conseguita, si
applicano  le  norme  contenute negli articoli 43, 44 e 45 del citato
ordinamento  approvato  con  il  regio decreto-legge 3 marzo 1938, n.
680.