Art. 2. 
 
  Le norme del presente  decreto  non  si  applicano,  in  quanto  la
materia e' regolata o sara' regolata da appositi provvedimenti: 
    a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere; 
    b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; 
    c) ai servizi ed impianti gestiti dal  Ministero  delle  poste  e
delle telecomunicazioni; 
    d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; 
    e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.