Art. 2. Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia e' regolata o sara' regolata da appositi provvedimenti: a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere; b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.