Art. 11.
              Lavori in prossimita' di linee elettriche

  Non   possono  essere  eseguiti  lavori  in  prossimita'  di  linee
elettriche  aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione
o  dai  ponteggi,  a  meno  che, previa segnalazione all'esercente le
linee  elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una
adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi
avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.