Art. 4.
                       Viabilita' nei cantieri

  Durante  i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita'
delle persone e dei veicoli.
  Le  rampe  di  accesso  al  fondo  degli scavi di splateamento o di
sbancamento  devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al
transito  dei mezzi di trasporto di cui e' previsto l'impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilita' dei mezzi stessi.
  La  larghezza  delle rampe deve essere tale da consentire un franco
di  almeno  70  centimetri,  oltre la sagoma di ingombro del veicolo.
Qualora  nei  tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli
non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.
  I  viottoli  e  le  scale  con gradini ricavati nel terreno o nella
roccia  devono  essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti
il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
  Le  alzate  dei  gradini ricavati in terreno friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.
  Alle  vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono
essere  apposte  segnalazioni  opportune  e devono essere adottate le
disposizioni  necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a
monte dei posti di lavoro.