Art. 6.
                          Fosse della calce

  Le  fosse della calce devono essere allestite in zona appartata del
cantiere  ed  essere  munite  su tutti i lati di solido parapetto con
arresto al piede.
  Nei  casi  in  cui  per  l'ampiezza  della fossa si debba ricorrere
all'uso   di  passerelle,  queste  devono  essere  munite  di  solidi
parapetti  con  arresto  al  piede  e costruite in modo da offrire le
necessarie garanzie di solidita' e robustezza.