Art. 7.
                 Idoneita' delle opere provvisionali

  Le  opere  provvisionali devono essere allestite con buon materiale
ed  a  regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono
essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
  Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve
provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti piu'
idonei.