Art. 8.
                            Scale a mano

  Le  scale  a  mano  devono  avere  le caratteristiche di resistenza
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547.
  I  pioli  devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i
quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i
due  pioli  estremi;  nelle  scale lunghe piu' di 4 metri deve essere
applicato anche un tirante intermedio.
  E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati
sui montanti al posto dei pioli rotti.
  Durante  l'uso  le  scale  devono  essere  sistemate  e  vincolate.
All'uopo,  secondo  i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe in
ferro,  listelli,  tasselli,  legature,  saettoni,  in modo che siano
evitati  sbandamenti,  slittamenti,  rovesciamenti,  oscillazioni  od
inflessioni accentuate.
  Quando  non  sia  attuabile  l'adozione  delle  misure  di  cui  al
precedente comma, le scale devono essere trattenute al piede da altra
persona.
  La  lunghezza  delle  scale  a mano deve essere tale che i montanti
sporgano  di  almeno  un  metro  oltre  il  piano  di  accesso, anche
ricorrendo  al prolungamento di un Nolo montante, purche' fissato con
legatura di reggetta o sistemi equivalenti.
  Le  scale  a  mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e
delle  impalcature  non  devono  essere  poste  l'una in prosecuzione
dell'altra.
  Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono
sistemate  verso  la parte esterna del ponte, devono essere provviste
sul lato esterno di un corrimano-parapetto.