Art. 9.
                   Protezione dei posti di lavoro

  Quando  nelle  immediate  vicinanze  dei  ponteggi  o  del posto di
caricamento   e   sollevamento   dei   materiali   vengono  impastati
calcestruzzi   e  malte  o  eseguite  altre  operazioni  a  carattere
continuativo  si  deve  costruire un solido impalcato sovrastante, ad
altezza  non  maggiore  di  3  metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
  Il  posto  di  carico e di manovra degli argani a terra deve essere
delimitato  con  barriera  per  impedire la permanenza ed il transito
sotto i carichi.
  Nei  lavori  che  possono  dar  luogo a proiezione di schegge, come
quelli  di  spaccatura  o scalpellatura di blocchi o pietre e simili,
devono  essere  predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia
delle  persone  direttamente  addette a tali lavori sia di coloro che
sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per
i  lavori  di  normale  adattamento  di pietrame nella costruzione di
muratura comune.