Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

                               Art. 4.

  I  datori  di  lavoro,  i  dirigenti  e  i preposti che esercitano,
dirigono o sovraintendono alle attivita' indicate all'art. 1, devono,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
    a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
    b)  rendere  edotti  i  lavoratori  dei rischi specifici cui sono
esposti  e  portare  a  loro  conoscenza  i modi di prevenire i danni
derivanti dai rischi predetti;
    c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
    d)  disporre  ed  esigere  che  i singoli lavoratori osservino le
norme  di  igiene  ed  usino  i  mezzi  di  protezione  messi  a loro
disposizione.