Art. 14.
                       Armature e rivestimenti

  Ogni   scavo  deve,  di  norma,  essere  provvisto  di  sostegni  e
rivestimenti per impedire franamenti o caduta di materiali.
  Le  armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori devono essere
messi  in  opera  di  pari  passo  con  l'avanzamento  dello  scavo e
mantenuti sino alla costruzione del rivestimento definitivo.