Art. 15.
                      Scavi in terreni stabili

  Le  armature  di  sostegno  ed  i  rivestimenti  provvisori possono
omettersi  quando lo scavo sia eseguito in terreni che non presentino
sicuramente pericoli di franamento o di caduta di materiali.
  Nelle  condizioni  previste  dal  comma  precedente,  lo  stato  di
sicurezza dello scavo deve essere tuttavia controllato, allo scopo di
provvedere tempestivamente all'armatura o al puntellamento dei tratti
o punti risultanti non sicuri.
  Le  pareti  e la calotta degli scavi non armati, in prossimita' dei
luoghi ove si abbatte la roccia per mezzo di esplosivi, devono essere
controllate dopo ogni brillamento di mine.