Art. 17.
                   Spinte eccezionali del terreno

  Quando,  per effetto del rigonfiamento del terreno, del distacco di
blocchi,  della  esistenza  di frane, o per altre cause anormali, non
sia  possibile  garantire la resistenza delle armature, queste devono
essere  sottoposte  ad  una particolare sorveglianza onde seguirne la
deformazione e l'eventuale spostamento.
  Quando  le  sollecitazioni  determinate dalla pressione del terreno
tendano  a  deformare  le  strutture  di  sostegno  o  a provocare lo
scardinamento  delle  armature  si  deve  provvedere  alla tempestiva
sostituzione  degli  elementi  compromessi  o  all'adozione  di altre
misure  di  emergenza.  A  tal  fine deve essere tenuto pronto per la
messa  in  opera,  un  numero  sufficiente di elementi di armatura di
rimpiazzo.