Art. 19. 
         Cautele in particolari fasi del lavoro di armatura 
 
  La posa in opera e la rimozione delle armature  di  sostegno  dello
scavo e del rivestimento murario definitivo sono  eseguite  sotto  la
sorveglianza di assistenti o di capisquadra esperti. 
  Questa norma si applica anche quando  si  tratta  di  rimuovere  le
armature per la esecuzione degli  allarghi  delle  profilature  degli
scavi. 
  Quando l'abbattimento del terreno viene eseguito per mezzo di mine,
il lavoro di  messa  in  opera  delle  armature  deve  sempre  essere
preceduto dalla rimozione o  dal  consolidamento,  da  eseguirsi  con
mezzi appropriati e con ogni cautela, dei massi resi instabili  dalla
esplosione ma ancora in posto nelle, pareti  e  nella  calotta  dello
scavo, nonche' da un accurato controllo dello stato di sicurezza  del
tratto da armare. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  11/6/1956,  n.
142 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.