Art. 10.
                         (Periodo di prova)

  Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
  L'impiegato  in  prova  svolge  le  mansioni  affidategli  nei vari
servizi  ai  quali  viene applicato e frequenta i corsi di formazione
istituiti dall'amministrazione.
  Compiuto  il  periodo  di  prova, l'impiegato consegue la nomina in
ruolo  con  decreto  del  ministro,  previo  giudizio  favorevole del
consiglio  di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi
dei  servizi  ai  quali  e'  stato  applicato  e sull'esito dei corsi
eventualmente  frequentati.  Nel  caso  di  giudizio  sfavorevole  il
periodo  di  prova  e'  prorogato  di  altri sei mesi, al termine dei
quali,  ove  il giudizio sia ancora sfavorevole, il ministro dichiara
la  risoluzione  del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal
caso  spetta  all'impiegato  una indennita' pari a due mensilita' del
trattamento relativo al periodo di prova.
  Qualora  entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia
intervenuto   un   provvedimento   di   proroga  ovvero  un  giudizio
sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
  E'  esonerato  dal  periodo  di prova il vincitore del concorso che
provenga  da  una  carriera  corrispondente  della  stessa o di altra
amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e
disimpegnato  mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale
ha   concorso.   L'amministrazione   ha   facolta'  di  obbligarlo  a
frequentare i corsi di formazione.
  Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova e' computato
come servizio di ruolo a tutti gli effetti.