Art. 2.
                        (Requisiti generali)

  Possono  accedere  agli  impieghi  civili  dello  Stato  coloro che
posseggono i seguenti requisiti generali:
    1) cittadinanza italiana;
    2)  eta'  non  inferiore  agli anni 18 e non superiore ai 32. Gli
ordinamenti  delle singole amministrazioni possono, tuttavia, ridurre
il limite superiore. Per le categorie di candidati a cui favore leggi
speciali  prevedono  deroghe,  il  limite  massimo non puo' superare,
anche  in  caso  di  cumulo  di benefici, i quaranta anni di eta' o i
quarantacinque  per  i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro
ai quali e' esteso lo stesso beneficio;
    3) buona condotta;
    4) idoneita' fisica all'impiego.
  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
  Per  l'ammissione  a  particolari  carriere,  gli ordinamenti delle
singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.
  Il  titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito
dagli articoli seguenti.
  Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
  Salvo  che  i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono
equiparati   ai   cittadini   gli   italiani  non  appartenenti  alla
Repubblica.
  I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza   del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per  la
presentazione della domanda di ammissione.