Art. 3.
                      (Concorsi di ammissione)

  L'assunzione   agli  impieghi  civili  dello  Stato  e'  effettuata
mediante  pubblico concorso per esami alle qualifiche iniziali, salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto.
  L'Amministrazione  stabilisce,  di  volta  in  volta, il numero dei
posti  disponibili  nel  ruolo da mettere a concorso nelle qualifiche
iniziali,  previa  valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale
in relazione alle accertate esigenze del servizio.
  E'  in  facolta'  dell'Amministrazione  mettere a concorso, oltre i
posti  gia'  disponibili  alla  data  del  bando, anche quelli che si
faranno   vacanti   nelle  qualifiche  superiori,  in  dipendenza  di
collocamento  a  riposo di ufficio, nel semestre successivo alla data
di pubblicazione del decreto che indice il concorso. Le nomine a tali
posti  in  eccedenza  sono  conferite  al  verificarsi  delle singole
vacanze qualora il concorso venga espletato prima.
  Il  concorso  e'  indetto  con  decreto del ministro da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale.
  Il  termine  per  la  presentazione  delle  domande non puo' essere
inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
  Salve le eccezioni previste dal presente decreto, l'assunzione agli
impieghi  senza  il  concorso  prescritto  per le singole carriere e'
nulla   di   diritto   e   non   produce   alcun   effetto  a  carico
dell'Amministrazione,     ferma     restando    la    responsabilita'
dell'impiegato che vi ha provveduto.