Art. 6.
                      (Svolgimento delle prove)

  Il  diario  delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati
ammessi  al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di
esse.
  Del  diario delle prove e' dato avviso, nello stesso termine, nella
Gazzetta Ufficiale.
  Ai  candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla prova orale deve
esserne  data  comunicazione  con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna  delle  prove  scritte.  L'avviso  per la presentazione alla
prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
  Al  termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
  L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,    e'    affisso    nel    medesimo   giorno   nell'albo
dell'amministrazione.