Art. 7.
                     (Graduatoria del concorso)

  Espletate   le   prove   del  concorso,  la  commissione  forma  la
graduatoria  di  merito con l'indicazione del punteggio conseguito da
ciascun candidato.
  Il  ministro,  con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del
procedimento,  approva  la  graduatoria  e  dichiara  i vincitori del
concorso.
  La  graduatoria  dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei  sono  pubblicate  nel  bollettino ufficiale del ministero. Di
tale  pubblicazione  si  da'  notizia  mediante avviso inserito nella
Gazzetta  ufficiale  della Repubblica. Dalla data della pubblicazione
dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  decorre  il  termine  per le
eventuali impugnative.