Art. 8.
           (Conferimento di posti disponibili agli idonei)

  L'amministrazione  ha  facolta' di conferire, oltre i posti messi a
concorso,  anche  quelli  che  risultino  disponibili  alla  data  di
approvazione della graduatoria.
  Detti  posti,  da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non
possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere
direttive ed il quinto per le altre carriere.
  Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per
rinuncia o per decadenza dei vincitori la amministrazione ha facolta'
di  procedere  nel  termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo
l'ordine della graduatoria.