Art. 9.
                          (Nomina in prova)

  I  vincitori  del concorso conseguono la nomina in prova, che viene
disposta  con  decreto  del  ministro,  salvo  che la legge prescriva
diversamente.
  La   nomina  dell'impiegato  che  per  giustificato  motivo  assume
servizio  con  ritardo  sul termine prefissogli decorre, agli effetti
economici, dal giorno in cui prende servizio.
  Colui  che  ha  conseguito  la nomina, se non assume servizio senza
giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.