Art. 4.

  Le  Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della
propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti:
    a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle
cooperative  e  dalle  compagnie  e i pescatori autonomi posseggano i
requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge;
    b)  accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo
della presente legge;
    c)    restituire,    entro   trenta   giorni   dalla   ricezione,
trasmettendone  copia  agli  Istituti  assicurativi  interessati, gli
elenchi  con  le eventuali variazioni apportatevi e dare nello stesso
termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata,
trasmettendone  copia  agli Istituti di assicurazione interessati. Le
cooperative  e  le  compagnie  daranno  comunicazione  agli  iscritti
interessati,  entro  dieci  giorni,  delle variazioni contenute negli
elenchi  con  l'indicazione  che  il  termine per presentare ricorso,
direttamente  alla  Commissione, e' di venti giorni, termine valevole
anche per i pescatori autonomi.
  La   comunicazione   agli   iscritti   e'  effettuata  a  mezzo  di
raccomandata postale.
  Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi;
    d)  decidere  sui ricorsi presentati, notificandone la decisione,
entro  trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi,
alle  cooperative,  alle  compagnie ed agli Istituti di assicurazione
interessati;
    e)  decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone
l'esito   agli   interessati   ed   agli  Istituti  di  assicurazione
interessati.