Art. 5.

  Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali
e'  data  facolta'  ai  pescatori  autonomi, alle cooperative ed alle
compagnie  di ricorrere alla Commissione centrale, di cui all'art. 6,
entro  trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea
d) dell'art. 4.