Art. 6.

  Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e'
istituita  una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori
cosi' composta:
    1)  un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la presiede;
    2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
   3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
    4)   tre   rappresentanti   dei   lavoratori,   designati   dalle
organizzazioni   sindacali  nazionali  piu'  rappresentative,  e  due
rappresentanti   delle   cooperative,  designati  dalle  associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute;
    5)  un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
  Per ciascun componente e' nominato un supplente.
  I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica per un biennio.