Art. 6. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori cosi' composta: 1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; 2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; 4) tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali piu' rappresentative, e due rappresentanti delle cooperative, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; 5) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per ciascun componente e' nominato un supplente. I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica per un biennio.