Art. 7.

  La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
    a)  decidere  inappellabilmente  sui  ricorsi contro le decisioni
delle Commissioni provinciali e compartimentali;
    b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  sia per quanto
riguarda  la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la
modifica delle quote di contributo indicate nel successivo art. 11;
    c)  proporre  al  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
quanto  ritenuto  necessario  per  una  migliore  applicazione  della
presente legge.