Art. 8.

  Le  spese  per  il  funzionamento della Commissione centrale di cui
all'art.  6  e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui
all'art.  3, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza
interessati,   secondo   le  disposizioni  che  saranno  emanate  dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.