Art. 8. 
 
  Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di
assunzione, tutti i dipendenti dalle esattorie  e  ricevitorie  delle
imposte dirette, cui sia attribuibile  la  qualifica  impiegatizia  a
norma del regio decreto-legge 13 novembre  1924,  n.  1825,  compresi
quelli facenti parte del  personale  subalterno  (commessi,  uscieri,
fattorini), che abbiano superato il periodo  di  prova  previsto  dai
contratti collettivi della categoria esattoriale. 
  Sono compresi fra i predetti dipendenti anche: 
    a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali delle
aziende appaltatrici; 
    b)  coloro  che,  pur  avendo,  incarichi  permanenti,   prestano
servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato
per una durata inferiore alla media annua di  180  giorni  ad  orario
normale; 
    c) coloro che sono  in  servizio  presso  esattorie  in  gestione
provvisoria, delegata o di stralcio. 
  Sono esclusi dall'iscrizione al  Fondo  i  dipendenti  assunti  per
lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di  particolari
disposizioni di contratto collettivo o di legge.