Art. 4. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'industria e del commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere. L'ingegnere capo del Distretto minerario (che nel testo sara' indicato con la denominazione di "ingegnere capo"), quando deve procedere alle incombenze di ordine igienico-sanitario previste dal presente decreto, si avvale dell'opera degli ispettori medici del lavoro e, in mancanza, d'intesa con i medici provinciali, dei sanitari dipendenti dallo Stato, degli ufficiali sanitari e dei medici dipendenti da Enti pubblici, nonche' dei medici di miniera. I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli Enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti ad agevolare all'ingegnere capo la esecuzione dei compiti predetti.