Art. 4.

  La  vigilanza  sull'applicazione  delle  norme del presente decreto
spetta  al Ministero dell'industria e del commercio che la esercita a
mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere.
  L'ingegnere  capo  del  Distretto  minerario  (che  nel testo sara'
indicato  con  la  denominazione  di  "ingegnere  capo"), quando deve
procedere  alle  incombenze di ordine igienico-sanitario previste dal
presente  decreto,  si  avvale  dell'opera degli ispettori medici del
lavoro  e,  in  mancanza,  d'intesa  con  i  medici  provinciali, dei
sanitari  dipendenti  dallo  Stato,  degli  ufficiali  sanitari e dei
medici dipendenti da Enti pubblici, nonche' dei medici di miniera.
  I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli Enti,
da  cui  i  sanitari  stessi  dipendono,  sono  tenuti  ad  agevolare
all'ingegnere capo la esecuzione dei compiti predetti.