Art. 5.

  Gli  ingegneri  ed  i  periti  del  Corpo  delle  miniere, i medici
nell'espletamento  dei  compiti  loro affidati ai sensi dell'articolo
precedente,  e,  quando  appositamente  incaricati  dal  Ministro per
l'industria  ed  il commercio, i geologi e i chimici del Corpo stesso
hanno  diritto  di  visitare  le miniere e le cave. I direttori delle
miniere  e  delle  cave  e il personale dipendente hanno l'obbligo di
agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti
funzionari le notizie ed i dati necessari.
  Gli  ingegneri  ed i periti del Corpo delle miniere, nei limiti del
servizio  cui  sono  destinati  e  secondo  le  attribuzioni  ad essi
conferite   dal   presente   decreto,   sono   ufficiali  di  polizia
giudiziaria.
  Nell'esercizio  delle  loro  funzioni gli ingegneri ed i periti del
Corpo  delle miniere hanno facolta' di richiedere l'assistenza; della
Forza pubblica.